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Ambiente e Rentri: entro il 13 febbraio 2026 iscrizione per le imprese con numero dipendenti inferiore o uguale a dieci – Le novità per le aziende agricole ed i soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese

di Unindustria Calabria
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Riteniamo utile ricordare che le imprese produttrici iniziali di rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 hanno l’obbligo di iscriversi al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) entro il 13 febbraio 2026. E’ la terza ed ultima fascia dimensionale di imprese per le quali, come noto, è arrivato il relativo obbligo (dal 15.12.2025 al 13.02.2016).

Per la prima fascia l’obbligo, come noto, è già in vigore a decorrere dal 15.12.2024 ed entro il 13.02.2024 si tratta:

  1. a) delle imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
  2. b) delle imprese produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali ed artigianali con più di 50 dipendenti;
  3. c) gli impianti di trattamento rifiuti;
  4. d) le imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  5. e) gestori del servizio di raccolta;
  6. f) gestori del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera p del decreto legislativo 152/2006);
  7. g) recuperatori, smaltitori;

Per la seconda fascia l’obbligo è in vigore dal 15.06.2025 al 14.08.2025 relativamente alle imprese, produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti e fino a 50 dipendenti.

Ricordiamo che non hanno l’obbligo di iscriversi al Rentri:

1) a prescindere dal numero di dipendenti le imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni (nell’ambito delle attività di costruzione e demolizione e nell’ambito delle attività di scavo);

2) imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi;

3) produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Da segnalare che una norma della legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 789 a modifica dell’art. 188-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 152/2006) è intervenuta restringendo la platea dei soggetti obbligati all’iscrizione ed escludendo espressamente l’obbligo di iscrizione per:

a) i Consorzi ed i sistemi di gestione in forma individuale e collettiva;

b) gli imprenditori agricoli (anche produttori di rifiuti pericolosi) con un volume di affari annuo non superiore ad ottomila euro, a prescindere dal numero dei dipendenti, che devono comunque gestire i rifiuti con il FIR;

c) gli imprenditori agricoli (anche produttori di rifiuti pericolosi e con volume di affari superiore a ottomila euro a prescindere dal numero di dipendenti) che adempiono gli obblighi ambientali attraverso la corretta conservazione in ordine cronologico dei formulari di identificazione (FIR) o dei documenti di conferimento a circuiti organizzati di raccolta;

d) i soggetti (anche se produttori di rifiuti pericolosi) esercenti attività di salone da barbiere e parrucchiere, servizi degli istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing a condizione che tutti questi soggetti adempiano agli obblighi ambientali attraverso la corretta conservazione in ordine cronologico dei formulari di identificazione (FIR) o dei documenti di conferimento a circuiti organizzati di raccolta;

e) i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa (come liberi professionisti, avvocati, medici, dentisti non organizzati, veterinari ecc.) ma devono adempiere alla gestione dei rifiuti attraversi il FIR o i documenti di conferimento ai circuiti organizzati di raccolta.

Relativamente ai produttori di rifiuti iscritti all’albo per il trasporto in conto proprio dei rifiuti gli stessi si iscriveranno o meno a seconda delle classi dimensionali di dipendenti ed a seconda della tipologia di rifiuti prodotti.

Si ricorda, come noto, che i soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI dal 13.02.2025 devono tenere il FIR in modalità cartacea nella nuova versione vidimata digitalmente (e quindi solo registrarsi all’Area Riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire il FIR nelle modalità suesposte) e se obbligati anche al registro di carico e scarico devono stampare il nuovo modello e farlo vidimare alla Camera di Commercio. Anche dopo il 13.02.2026 tali soggetti continueranno con le citate modalità.

I soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI, invece, dal 13.02.2026 dovranno gestire il FIR esclusivamente in modalità digitale.

I soggetti rientranti nelle categorie escluse dall’iscrizione al RENTRI, laddove già iscritti, potranno presentare, tramite l’Area Operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione. In assenza di cancellazione verranno ritenuti iscritti al RENTRI in modalità volontaria.

Segnaliamo che è ora disponibile il materiale didattico presentato nel corso degli incontri, già segnalati a tempo debito, del ciclo formativo svoltosi nei mesi da ottobre a dicembre 2025. In particolare, è disponibile il materiale relativamente a:

  • FIR digitale: come prepararsi al 13 febbraio 2026;
  • iscrizione al RENTRI dei produttori del terzo scaglione (tenuti ad iscriversi entro il 13.02.2026);
  • i servizi di supporto e l’APP del RENTRI per l’utilizzo e la gestione del FIR digitale.

Per ogni informazione sul materiale e per eventuali necessari chiarimenti sull’obbligatorietà o meno di iscrizione al RENTRI e relative indicazioni è possibile rivolgersi agli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento.

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