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Crediti Zes unica e Zls: approvate le nuove comunicazioni

di Unindustria Calabria
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Informiamo le aziende associate che, con due distinti provvedimenti del 30 gennaio 2026, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera ai nuovi modelli di comunicazione e comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, per la fruizione di benefici fiscali per gli investimenti nella Zona economica speciale (Zes unica) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls). Il legislatore, infatti, con l’ultima legge di Bilancio ha rafforzato il sistema degli incentivi fiscali destinati alle aree svantaggiate del Paese, prorogando e ampliando i crediti d’imposta per gli investimenti nella Zes unica e nelle Zls (articolo 1, commi da 438 a 452, legge n. 199/2025).

La legge di bilancio 2026, quindi, ha esteso agli anni 2026, 2027 e 2028, il credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale unica, anche per le zone assistite delle regioni Marche e Umbria. Il limite complessivo di spesa è fissato in 2.300 milioni di euro per il 2026, mille milioni di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028.

Inoltre, alle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa richiesta per l’accesso al beneficio spetta un contributo “aggiuntivo”, sotto forma di credito d’imposta, pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0 (articolo 38 del Dl n. 19/2024) con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa.

Anche il credito d’imposta per le imprese delle Zone logistiche semplificate (Zls) è stato esteso agli anni 2026, 2027 e 2028.

La comunicazione iniziale

La comunicazione iniziale serve a indicare le spese sostenute dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e quelle che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre. Le finestre temporali sono identiche per Zes unica e Zls:

31 marzo – 30 maggio 2026 per gli investimenti del 2026

31 marzo – 30 maggio 2027 per gli investimenti del 2027

31 marzo – 30 maggio 2028 per gli investimenti del 2028.

La trasmissione va effettuata esclusivamente in via telematica tramite il software messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, la quale entro cinque giorni dall’invio rilascia una ricevuta di presa in carico o di scarto. È possibile sostituire la comunicazione entro la stessa finestra temporale; quelle inviate oltre i termini vengono scartate.

La comunicazione è scartata anche quando l’impresa non ha una partita Iva attiva o quando i dati della struttura produttiva non coincidono con quelli registrati presso l’Agenzia.

La comunicazione integrativa

La comunicazione integrativa è obbligatoria e deve attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Per la Zls, devono essere indicati anche gli acconti versati e fatturati dall’8 maggio 2024 (o dalla data del Dpcm istitutivo o modificativo della Zls) e le spese relative a investimenti pluriennali avviati dal 2024.

Le scadenze per l’invio della comunicazione integrativa sono:

3 gennaio – 17 gennaio 2027 per gli investimenti del 2026

3 gennaio – 17 gennaio 2028 per gli investimenti del 2027

3 gennaio – 17 gennaio 2029 per gli investimenti del 2028.

Se la scadenza cade in un giorno festivo o di sabato, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo.

La trasmissione è esclusivamente telematica. E’ considerata tempestiva anche se scartata nei termini, purché ritrasmessa entro cinque giorni solari. Durante la finestra temporale è possibile sostituire o annullare la comunicazione; l’annullamento comporta la decadenza dal beneficio.

La comunicazione integrativa può essere scartata, tra l’altro, se:

  • i dati non coincidono con quelli della comunicazione iniziale
  • le fatture elettroniche indicate non corrispondono ai dati presenti nelle banche dati
  • non è compilato il quadro C nei casi in cui sono previsti i controlli antimafia.

Come si utilizzano i crediti d’imposta

L’utilizzo del credito d’imposta è possibile solo dopo:

  • la pubblicazione del provvedimento che conferma l’ammontare spettante
  • il rilascio della seconda ricevuta dell’Agenzia, che autorizza l’utilizzo del credito.

Per gli investimenti non documentabili tramite fattura elettronica o acquisiti tramite leasing, l’utilizzo è subordinato alla verifica della certificazione trasmessa tramite il servizio “Consegna documenti e istanze”.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dalla legge; mentre il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia; se l’importo utilizzato è superiore al credito disponibile, il modello viene scartato.

Infine, se il credito supera i 150 mila euro, o se la somma dei crediti Zes/Zls degli anni precedenti porta a superare tale soglia, si applicano le verifiche previste dalla normativa antimafia.

Per maggiori informazioni potete contattare la vostra Associazione territoriale di riferimento.

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