Con propria circolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni in relazione alle modalità di applicazione della disciplina patent box (si vedano notizie del 29.10.2015 e 17.11.2015), al fine di chiarire i dubbi interpretativi che influenzano la scelta della effettuazione o meno dell’opzione.
I chiarimenti contenuti nella circolare citata, riguardano:
- le modalità e gli effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione;
- le perdite da patent box;
- le operazioni straordinarie;
- la procedura di ruling.
L’Agenzia chiarisce, tra l’altro, che:
- se lo sfruttamento economico del bene immateriale genera una perdita, l’impresa che aderisce al patent box rinvierà gli effetti positivi dell’opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito;
- se le modalità di determinazione dell’agevolazione portano ad un risultato negativo derivante dell’eccesso di costi sostenuti per il bene immateriale rispetto ai ricavi ad esso attribuibili, tali perdite concorreranno alla formazione del reddito d’impresa di periodo: saranno computate poi in seguito per la riduzione del reddito lordo agevolabile fino al loro completo esaurimento.
Per quanto riguarda, poi, la procedura di ruling, l’accesso avviene mediante la presentazione all’ufficio Accordi preventivi del Settore Internazionale della Direzione Centrale Accertamento di un’istanza da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente all’ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.
Per avviare la procedura di ruling, i soggetti titolari di reddito di impresa devono inviare alle Entrate apposita istanza in carta libera, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all’ufficio, contenente alcune informazioni di carattere elementare relative:
- al contribuente
- alla tipologia di bene
- alla tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta.
Una copia dell’istanza e della relativa documentazione dovrà essere prodotta anche su supporto elettronico.
La documentazione relativa all’istanza potrà essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, insieme ad eventuali memorie integrative, sempre tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all’ufficio, che rilascerà un’attestazione di avvenuta ricezione.
In seguito gli uffici dell’Agenzia delle Entrate inviteranno l’impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante per:
- verificare la completezza delle informazioni fornite
- formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione ritenuta necessaria
- definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio.
La procedura sarà, infine, perfezionata tramite la sottoscrizione di un accordo da parte del responsabile dell’ufficio competente dell’Agenzia e di un responsabile dell’impresa.