Il Ministero del Lavoro ha diramato ulteriori precisazioni sulle modalità di applicazione dei termini per le istanze di cassa integrazione straordinaria o contratti di solidarietà in merito alle nuove norme sugli ammortizzatori sociali introdotte con i decreti Jobs Act ed in vigore dal 24 settembre 2015 (si veda notizia del 14 ottobre 2015 dal titolo “Riforma Ammortizzatori sociali – CIGO, CIGS, contratti solidarietà: le prime istruzioni ministeriali”).
Il Ministero fa una differenza tra le istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo relative a proroghe dei trattamenti di CIGS già in essere (per ristrutturazione o riorganizzazione) o di contratti di solidarietà già in essere e le istanze riferite al primo anno del programma di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti di solidarietà e presentate sempre successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
A seconda dei due casi su prospettati i termini per le istanze ed altri aspetti sono quelli previsti dalla precedente o dalla nuova normativa.
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