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L’INPS ha comunicato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2017, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale relativi a:
- assegno ordinario
- assegno emergenziale per il Fondo del Credito
- assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo
- indennità di disoccupazione NASpI
- indennità di disoccupazione agricola
- misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Con la stessa nota l’Istituto fornisce precisazioni sull’indennità di mobilità ordinaria e i trattamenti di disoccupazione speciale edile.
Ricordiamo che gli importi massimi di cui trattasi rilevano anche per una corretta gestione delle procedure pre e post cassa integrazione e pertanto per ogni specifico approfondimento ed esigenze operative rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.