Home News tematicheEconomia e innovazione Visto di conformità e compensazioni – I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Visto di conformità e compensazioni – I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

di Unindustria Calabria

A partire dal 24 aprile 2017 le dichiarazioni presentate per accedere alla compensazione di crediti tributari superiori a 5.000 euro devono essere corredate dal visto di conformità.

Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, in una recente Risoluzione Ministeriale, che fa il punto sulle nuove regole, in tema di compensazione, introdotte dalla cosiddetta “Manovra correttiva”.

In sostanza, si abbassa da 15.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale è posto l’obbligo del citato visto, che, se mancante o apposto da soggetti non abilitati, comporta il recupero del credito utilizzato, mediante atto di contestazione, con applicazione delle sanzioni e dei relativi interessi.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le nuove regole si applicano per tutte le dichiarazioni presentate a partire dal 24 aprile 2017.

Inoltre, aggiunge l’Agenzia, alle dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso, continueranno ad applicarsi i limiti, meno stringenti, previsti dalla previgente disciplina.

In pratica, i modelli F24 presentati successivamente al 24 aprile, ma che utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse (per importi fino a 15.000 euro), non potranno essere scartate.

Diversamente, per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 (ad esempio Modello IVA 2017), è necessario apporre il visto di conformità qualora il contribuente voglia compensare crediti superiori a 5.000 euro.

Infine, si ricorda che è previsto, per i soggetti titolari di partita IVA, qualsiasi sia l’importo da compensare, l’obbligo di presentare i modelli F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

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