La richiesta di indicazione preventiva degli oneri aziendali per la sicurezza deve essere chiaramente espressa dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può essere formulata a pena di esclusione.
Lo stabilisce un documento elaborato da Ance e Itaca, disponibile presso la propria territoriale di appartenenza. Nel documento viene chiarito (con inquadramenti normativi ed varie indicazioni) che la richiesta di indicazione preventiva non può essere inserita in caso di procedure aggiudicate al massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anomale, ma solo in quelle in cui si proceda alla verifica dell’anomalia delle offerte.
Viene poi precisato (con inquadramenti normativi e varie indicazioni) che l’eventuale incongruità degli oneri della sicurezza aziendali non può determinare, in automatico, un’esclusione dell’offerta, dovendo comunque proseguire la stazione appaltante alla verifica dell’anomalia sulle altre voci di costo componenti l’offerta stessa.
Infine viene definito un metodo di individuazione delle voci relative agli oneri aziendali della sicurezza e fissato un criterio di valutazione di congruità da parte della stazione appaltante.
Per ogni approfondimento è possibile rivolgersi agli uffici della sede territoriale di riferimento.