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Edilizia, scatta la riforma: meno burocrazia per imprese e cittadini, novità su autotutela, immobili vincolati e staff-house

di Unindustria Calabria
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La legge 182 del 2025 “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, introduce rilevanti novità finalizzate allo snellimento delle procedure amministrative in materia edilizia. Dalla riduzione dei termini di autotutela all’estensione del silenzio-assenso per gli immobili vincolati, fino alle agevolazioni per gli alloggi dei lavoratori del turismo, il provvedimento punta a snellire le pratiche e favorire gli investimenti.

Semplificazione in materia di autotutela

Viene modificato l’art. 21-nonies, comma 1, della legge 241/1990, riducendo da dodici a sei mesi il termine entro il quale la Pubblica Amministrazione può procedere all’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo illegittimo (articolo 1).

La modifica normativa risponde alla necessità di tutelare il legittimo affidamento dei privati e delle imprese, garantendo che il potere di autotutela venga esercitato entro un arco temporale ragionevole.

Semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati

Un’ulteriore novità di rilievo riguarda l’applicazione dell’istituto del silenzio-assenso anche al rilascio del permesso di costruire per interventi su immobili vincolati.

La misura è finalizzata ad estendere l’applicazione del silenzio-assenso al procedimento per il rilascio del permesso di costruire per interventi su immobili vincolati qualora la domanda di permesso sia già corredata dalle autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, prescritti dalla legge e acquisiti relativamente al medesimo intervento dal soggetto interessato prima della presentazione dell’istanza stessa al Comune.

L’art. 20, comma 8, del cosiddetto Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001), nella formulazione precedente, disponeva che in presenza di immobili soggetti a vincoli idrogeologici, ambientali (es. di parco), paesaggistici o culturali (es. storico-artistici, archeologici), il silenzio assenso non operava e trovavano applicazione le norme sulla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990.

In sostanza tutte le volte che un intervento riguardava edifici vincolati o ubicati in aree vincolate, lo Sportello unico dell’edilizia (o, laddove non costituito, l’ufficio tecnico comunale) doveva procedere attraverso l’indizione di una conferenza di servizi per acquisire le relative autorizzazioni e non trovavano applicazione le regole procedurali ordinarie per il rilascio del permesso di costruire, compreso il silenzio assenso, previste dall’art. 20 del D.P.R. 380/2001.

Questa circostanza rappresentava un inutile aggravio a carico del soggetto che presentava la domanda – il quale già al momento dell’istanza ha presentato gli atti necessari – con inevitabili ripercussioni sui tempi per la conclusione del procedimento.

La modifica normativa interviene sull’articolo 20, comma 8 del D.P.R. 380/2001, consentendo l’applicazione del silenzio-assenso al procedimento per il rilascio del permesso di costruire anche per interventi su immobili vincolati nel caso in cui l’istanza sia già corredata da autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, relativamente al medesimo intervento come rilasciati dalle autorità preposte alla cura di tali interessi.

Semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo

La legge introduce, inoltre, misure di semplificazione specifiche per il comparto turistico-ricettivo, con l’obiettivo di facilitare la realizzazione di alloggi destinati ai lavoratori del settore (staff-house). A tal fine, l’art. 12 prevede che gli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia, nonché quelli di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026, possono essere realizzati tramite Scia e prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, in applicazione dell’articolo 10, comma 7-ter del DL 76/2020, come convertito.

La norma specifica che:

  • Sussiste un vincolo decennale di destinazione d’uso per tali finalità;
  • Al mutamento di destinazione d’uso di tali edifici si applica la disciplina dell’art. 23-ter del Testo Unico Edilizia per le singole unità immobiliari;
  • I soggetti beneficiari dovranno stipulare apposite convenzioni con enti o gestori di parcheggi, adeguate alla nuova destinazione d’uso e al numero potenziale degli alloggiati, al fine di mitigare l’incremento del carico urbanistico.

Questa novità si inserisce nel quadro dell’art. 14 del DL 95/2025 come convertito, il quale prevede l’erogazione di contributi per la creazione, la riqualificazione e l’ammodernamento di alloggi per i lavoratori del settore turistico.

Per maggiori approfondimenti e necessità di chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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