Anche le varianti decise nel corso dello sviluppo del progetto relativo agli appalti integrati prima di andare in cantiere devono essere comunicate all’Autorità Anticorruzione.
Così come devono andare all’Anac anche gli atti relativi a transazioni e accordi bonari raggiunti prima di arrivare alla variante vera e propria. Insieme alla messa a punto di un modello standard per la comunicazione delle modifiche ai progetti in corso d’opera da parte dei responsabili del procedimento, sono queste le novità più importanti contenute nel nuovo comunicato firmato da Raffaele Cantone sulla modalità di trasmissione delle modifiche progettuali che comportano aumenti di spesa rispetto all’importo dei contratti aggiudicati in gara.
Rispetto alle precedenti comunicazioni, il nuovo provvedimento conferma innanzitutto che all’Anac vanno comunicate soltanto le varianti che comportano aumenti del contratto superiori al 10% relative ad appalti di valore superiore a 5,18 milioni (soglia Ue). Confermato anche l’obbligo di inviare le cominicazoini relative ai settori speciali. E ribadite anche le indicazioni mirate a evitare di aggirare i controlli frazionando artificiosamente il valore delle varianti.
Andranno comunicate agli uffici di Cantone, dunque, anche le varianti in cui:
- la soglia del 10% del contratto sia superata da più fattispecie di variante;
- la variante riguardi contratti misti in cui l’importo lavori sia superiore alla soglia Ue
- per le varianti relative a settori speciali o sottoposte a deroga
- le varianti ripetute in uno stesso appalto che cumulate superino la soglia del 10% “In tal caso specifica il documento il termine di 30 giorni decorre dall’approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10% del contratto originario”.
Il provvedimento elenca tutte le informazioni da trasmettere e allega anche un modello standard per le comunicazioni, disponibile presso gli uffici della propria territoriale di appartenenza.
Il comunicato chiarisce anche tutti gli adempimenti che l’obbligo di comunicazione delle varianti dispone a carico dei responsabili del procedimento. Tra gli obblighi citati ci sono ovviamente quelli legati all’accertamento dei presupposti che giustificano il ricorso alle varianti. Dovrà essere cura del Rup anche allegare i pareri “di Enti terzi – organi deliberanti a qualsiasi titolo, centrali dello Stato o territoriali, ecc.- che abbiano avuto un ruolo causale sulla variante, nonché gli eventuali ulteriori accertamenti e indagini necessarie alla progettazione definitiva o esecutiva”.
Infine, “il RP fornirà adeguate motivazioni per i lavori della variante che fossero già stati eseguiti, fornendone un’adeguata valutazione”.
Il comunicato chiarisce anche che sono soggette all’obbligo di trasmissione all’Anac anche le varianti relative agli appalti affidati a general contractor. In questo caso l’adempimento spetta alla stessa impresa che gestisce i lavori. “L’obbligo della trasmissione delle varianti in corso d’opera è subordinato al verificarsi delle medesime soglie d’importo dell’appalto (pari o superiore alla soglia comunitaria) e della variante (eccedente il 10 % del contratto originario), nonché della ricorrenza delle altre condizioni indicate per i settori ordinari”.
L’ultima notazione riguarda le conseguenza della comunicazione delle varianti. La trasmissione, chiarisce Cantone “non costituisce acquiescenza di Anac alla variante stessa né solleva il RP, il direttore dei lavori, l’operatore economico, la stazione appaltante o soggetto equivalente, dalle rispettive responsabilità disciplinate dalle norme vigenti”.
Per maggiori informazioni contattare la propria Associazione di appartenenza.