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Con recente Comunicato l’ANAC ha precisato che:
- la disciplina del soccorso istruttorio ha portata generale e, pertanto, la relativa sanzione può essere comminata anche nelle procedure ristrette;
- il divieto, previsto dal Codice delle Assicurazioni Private, che non consente le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio del pagamento delle sanzioni amministrative, non incide sulla disciplina del soccorso istruttorio;
- la sanzione individuata negli atti di gara deve essere comminata nel solo caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio;
- in caso di partecipazione di un costituendo RTI ad una procedura ristretta, la cauzione presentata in forma di fideiussione dovrà essere intestata, e, quindi, sottoscritta da ogni membro del costituendo raggruppamento, in qualità di contraente. In tal modo la stessa verrà a garantire la stazione appaltante per l’eventuale inadempimento posto in essere da uno qualsiasi dei contraenti. Da ciò ne consegue che:
- nell’ipotesi in cui la stazione appaltante disponga l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara, il singolo membro del raggruppamento dovrà procedere alla predetta integrazione o regolarizzazione “per quanto di competenza”;
- in caso di mancata regolarizzazione, la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e, quindi, di tutto il costituendo RTI, che rappresenta un unico concorrente. Ciò, indipendentemente dal fatto che l’inadempimento sia imputabile alla mandataria o ad una delle mandanti, non essendo consentito alla stazione appaltante ammettere al prosieguo della gara la sola mandataria nella veste di nuovo soggetto partecipante singolarmente o in raggruppamento con diverso operatore economico.
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