Con recente Atto di segnalazione l’ANAC interviene su un problema da tempo sollevato anche dal sistema ANCE e molto sentito sul territorio.
Si tratta, in particolare, della prassi di alcune centrali di committenza di inserire nei bandi di gara, in assenza di una espressa copertura normativa, clausole che prevedono a carico dell’aggiudicatario il pagamento di un corrispettivo, fissato in percentuale rispetto al valore del prezzo di aggiudicazione, pena la revoca di quest’ultima, e che impongono al concorrente di allegare espressa dichiarazione con la quale si obbliga ad effettuare il suddetto pagamento in caso di aggiudicazione, a pena di esclusione.
A tale riguardo, nell’atto in commento, l’Autorità conferma la tesi dell’ANCE circa l’illegittimità dell’inserimento di tali clausole, in assenza di una espressa copertura normativa.
Nell’atto di segnalazione viene altresì sottolineato che l’importo del corrispettivo posto a carico dell’aggiudicatario (da commisurare al prezzo di aggiudicazione dell’appalto) non consente di attribuire allo stesso la natura di rimborso delle spese sostenute dalla stazione appaltante.
Infatti, queste ultime sono, di regola, fisse, mentre la somma che alcune centrali di committenza pone a carico dell’aggiudicatario dipende, come detto, dall’importo di aggiudicazione dei lavori.
Da ciò, deriva l’assenza di un rapporto di corrispettività, che, per l’ANAC, rende evidente la necessità di una copertura normativa.
Inoltre l’inserimento di una clausola che contenga la richiesta a carico del futuro aggiudicatario di accettare espressamente il pagamento di tali somme, pena l’esclusione dalla gara, o anche la revoca dell’aggiudicazione, in caso di mancato pagamento, è contrario alle disposizioni in tema di tassatività delle clausole di esclusione.
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