Le misure specifiche di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, richiedendo un’applicazione uniforme su tutto il territorio dello Stato, gravitano nel campo occupato dalla normativa statale nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di “ordine pubblico e sicurezza”, rispetto alla quale il legislatore regionale è estraneo.
E’ quanto deciso con recente sentenza dalla Corte Costituzionale, che ha così dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Regione Sicilia sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici.
In particolare, tali disposizioni della Regione Sicilia prevedevano l’obbligo per gli aggiudicatari di indicare il numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti dovevano far confluire tutte le somme relative all’appalto. L’aggiudicatario, dal canto suo, si doveva avvalere di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale. Il mancato rispetto di tale obbligo comportava la risoluzione per inadempimento contrattuale.
Inoltre era previsto che i bandi di gara dovessero prevedere, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria fossero rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi agli uffici dell’Associazione Territoriale di appartenenza.