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Sopraelevare senza il consenso dei condomini

Il TAR Liguria, con recente sentenza, ha respinto il ricorso nei confronti di un permesso di costruire, rilasciato al proprietario dell’ultimo piano dello stabile, che autorizzava la modifica dell’altezza del tetto per consentire l’utilizzo del sottotetto a fini residenziali, senza il consenso degli altri condomini.

Anche se il tetto di un edificio è considerato, salvo diverse indicazioni risultanti dal titolo di acquisto, proprietà comune, il TAR ribadisce che il diritto del proprietario dell’ultimo piano di un edificio (così come del proprietario del lastrico solare) di elevare nuovi piani o nuove fabbriche, deriva direttamente dal Codice Civile.

L’esercizio del diritto di sopraelevare, precisa la sentenza del TAR Liguria, è sottoposto a limiti oggettivi nei casi in cui: le condizioni statiche dell’edificio non consentano l’intervento; la sopraelevazione pregiudichi l’aspetto architettonico del fabbricato o diminuisca notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti.

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