Riconosciuta l’applicabilità della detrazione IRPEF/IRES del 65% per la riqualificazione energetica anche in caso di lavori eseguiti sui fabbricati locati dalle società.
Lo prevede una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, contrasta quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate in materia di applicabilità del bonus energetico del 65% nell’ipotesi di interventi eseguiti su fabbricati locati.
In sostanza, a parere dell’Agenzia delle Entrate, per le imprese il beneficio deve essere riferito esclusivamente agli utilizzatori dei fabbricati oggetto degli interventi, circostanza che non si verifica nell’ipotesi in cui gli immobili riqualificati sono locati a terzi.
Ora, con la sentenza in oggetto, i giudici tributari respingono, ancora una volta, la posizione dell’Agenzia delle Entrate, affermando che, per le imprese, la citata limitazione alla fruizione del beneficio “non si ritrova né nella legge né nella normativa di attuazione, ed è frutto di un’interpretazione arbitraria dell’Amministrazione, priva di qualsiasi riscontro normativo”.
Per approfondimenti è possibile rivolgersi agli uffici dell’Associazione Territoriale di riferimento.