E’ illegittima l’ammissione alla gara del concorrente che allega all’offerta un contratto di avvalimento recante un contenuto generico. E’ questo il principio recentemente ribadito dal Consiglio di Stato.
Il Regolamento attuativo del Codice appalti ha stabilito che il contratto di avvalimento dovrà sempre riportare – in modo esplicito, specifico ed esauriente – le risorse e i mezzi prestati al concorrente.
L’esigenza di determinare con precisione l’oggetto dell’avvalimento, peraltro, sussiste anche con riferimento alla dichiarazione unilaterale dell’ausiliaria, poiché quest’ultima non è semplicemente un soggetto terzo ed estraneo rispetto alla gara, ma dovrà anch’essa impegnarsi – verso l’impresa concorrente e verso la stazione appaltante – a mettere a disposizione le risorse prestate al concorrente; proprio a tali fini, l’ausiliaria è tenuta, pertanto, a riprodurre il contenuto del contratto di avvalimento all’interno di una specifica dichiarazione rivolta alla stazione appaltante, poiché occorre evitare che, dopo l’aggiudicazione, possano insorgere incertezze o contestazioni circa gli effettivi obblighi dell’ausiliaria.
La genericità dell’impegno assunto tra le parti nel contratto di avvalimento impedirebbe alla stazione appaltante di far valere la responsabilità solidale dell’ausiliaria la quale, dopo l’aggiudicazione, potrebbe limitarsi ad eccepire l’assenza di una specifica violazione contrattuale, sottraendosi, in tal modo, a qualunque forma di effettiva responsabilità nei confronti del committente pubblico.
Per ogni chiarimento ed approfondimento è possibile rivolgersi agli uffici dell’Associazione Territoriale di riferimento.