Le norme fondamentali e i principi generali del Trattato UE non ostano a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un’amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un’accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità, finalizzato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.
Tuttavia, non possono comportare l’esclusione automatica dell’impresa le clausole del protocollo che impongono al partecipante alla procedura di dichiarare che:
- non si trovi in situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti;
- non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura.
E’ quando deciso dalla Decima Sezione della Corte di Giustizia europea.
Per tutti i necessari chiarimenti operativi ed esigenze di rapporti con le amministrazioni competenti è possibile rivolgersi agli uffici dell’Associazione Territoriale di appartenenza.