La responsabilità dell’appaltatore per vizi e gravi difetti costruttivi non è limitata alla fase di genesi della costruzione di un edificio ma deve ritenersi estesa anche a tutti i successivi lavori realizzati sull’edificio che abbiano una incidenza sensibile o sugli elementi essenziali delle strutture dell’edificio ovvero su elementi secondari od accessori (impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, ecc), tali da compromettere la funzionalità globale dell’immobile stesso.
Infatti, la parola “opera” non significa esclusivamente edificio, ma anche i lavori di ristrutturazione realizzati nel palazzo. In particolare i giudici di legittimità hanno affermato l’applicabilità della responsabilità per la rovina e difetti di cose immobili (e la conseguente prescrizione decennale del diritto al risarcimento) anche nel caso di modificazioni e riparazioni apportate ad un edificio pre-esistente.