L’esclusione dalla gara di un concorrente per grave errore professionale o per grave negligenza o malafede nell’esecuzione di precedenti prestazioni affidate dalla medesima stazione appaltante è legittima in tutti i casi in cui quest’ultima rilevi, dandone adeguata motivazione, fatti e comportamenti dell’appaltatore che, in relazione a precedenti rapporti contrattuali, hanno dato luogo a inadempimenti gravi.
Non assume alcun rilievo che tali fatti, in sede di giudizio penale, non abbiano comportato la condanna dei rappresentanti dell’impresa, trattandosi di due ambiti di valutazione – quello del giudice penale e quello dell’ente appaltante – che operano su piani diversi e che devono pertanto mantenersi distinti.
Questi i principi affermati da una recente sentenza del Consiglio di Stato.