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Cassazione: committente responsabile degli infortuni dei dipendenti dell’appaltatore

di admin

L’onere di provare di aver adempiuto l’obbligo di sicurezza in materia di lavoro (compreso quello formativo e quello informativo), ossia dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire l’evento dannoso e di aver vigilato circa l’effettivo uso delle misure di sicurezza, grava sull’imprenditore e non sul dipendente.

E’ questo uno dei principi enunciati dalla Cassazione con una recente sentenza.

Non essendo né imprevedibili, né anomale le eventuali imprudenze, negligenze o imperizie dei prestatori di lavoro nell’espletare le mansioni loro assegnate, esse non sono idonee a escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto ad adottare tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle concrete condizioni di svolgimento del lavoro.

In assenza di un comportamento abnorme da parte del lavoratore, l’eventuale suo coefficiente colposo nel determinare l’infortunio è da considerarsi anche irrilevante sia sotto il profilo causale sia sotto quello dell’entità del risarcimento dovuto.

La Corte stabilisce che il committente, nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell’impresa appaltatrice, consistenti nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l’appaltatrice nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata.

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