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La cessione di cubatura prevista dal Codice Civile deve ritenersi generalmente ammessa, salvo che la normativa settoriale urbanistica ovvero gli strumenti di pianificazione territoriale la vietino per particolari ragioni o la assoggettino a particolari condizioni.
Sicché negare la possibilità di trasferire i diritti edificatori, con la motivazione del mancato rispetto dell’indice fondiario, equivarrebbe, secondo il Consiglio di Stato, ad una sostanziale abrogazione di tale disposizione, il cui fine è aumentare la capacità edificatoria del lotto nel caso in cui tale capacità si sia già esaurita.