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Riconosciute le detrazioni fiscali, per gli interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica, anche in caso di bonifico “parlante” effettuato mediante gli Istituti di pagamento (diversi da banche e Poste).
Questo il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, contenuto in una recente Risoluzione Ministeriale, in risposta ad una consulenza giuridica presentata dall’associazione nazionale degli Istituti di pagamento (ovvero imprese finanziarie non bancarie).
Unica condizione richiesta per l’applicabilità dei benefici fiscali è che tali Istituti devono rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento a carico di banche e Poste, ovvero devono:
- versare le ritenute effettuate nei bonifici disposti a favore delle imprese esecutrici di interventi di recupero o riqualificazione energetica;
- certificare al beneficiario dell’agevolazione l’ammontare delle somme e delle ritenute effettuate e indicarle nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (insieme ai dati identificativi del destinatario del bonifico);
- trasmettere, in via telematica all’Amministrazione finanziaria, i dati relativi al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti.