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Spetta alle Amministrazioni Pubbliche valutare se l’opera pubblica che il privato è disponibile a realizzare a proprie spese rappresenta un vero e proprio atto di liberalità o se si tratta invece di una controprestazione legata all’ottenimento di un’utilità.
Una distinzione importante da cui dipende il ricorso alla gara per l’individuazione del soggetto che dovrà realizzare l’intervento.
L’Autorità ha chiarito che il carattere oneroso della prestazione sussiste in tutti i casi in cui, a fronte di una prestazione, vi sia il riconoscimento di un corrispettivo che può essere costituito, ad esempio, dal riconoscimento del diritto di sfruttamento dell’opera (concessione) o ancora mediante la cessione in proprietà o in godimento di beni.