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Non può essere valutato il tempo di esecuzione dell’appalto indicato alla fine di relazioni “papiro” sulla gestione, quindi oltre il limite dimensionale stabilito dal bando per «un’esigenza di speditezza e funzionalità della procedura».
L’offerta tecnica presentata è quindi «incompleta» di un «elemento essenziale» la cui mancanza non può essere sanata.
Il Consiglio di Stato, con recente sentenza, – conferma così l’esclusione di una società di costruzioni, risultata aggiudicataria, per il fatto di aver illustrato l’offerta in un numero di pagine superiore a quello previsto dal bando.