Soppalchi liberi purché non fruibili ma meri ripostigli: lo sottolinea il Consiglio di Stato con recente sentenza.
E’ necessario invece un permesso di costruire per i soppalchi non modesti, che aumentino la superficie dell’immobile in modo significativo.
Il soppalco deve essere uno spazio aggiuntivo la cui consistenza va apprezzata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto che non deve apparire ristrutturato e quindi non deve generare un incremento delle superfici dell’immobile e del carico urbanistico.
Non è invece richiesto il permesso di costruire per interventi minori, quando il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile, ad esempio quando la struttura non sia suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno.
Nel caso di soppalco realizzato all’interno di una abitazione con putrelles di ferro della superficie di oltre 100 mq. è necessario un permesso di costruire, non bastando la presentazione di una Dia: la sanzione per abusività è la demolizione.
Più in dettaglio, se l’immobile è vincolato, è necessario anche il nulla-osta della Soprintendenza qualora il soppalco riguardi di un vano soggiorno, per una superficie pari alla metà dell’alloggio: il provvedimento dell’autorità è necessario anche se la struttura può apparire come mero arredo interno, all’occorrenza eliminabile.
Dimensioni e materiali, hanno quindi rilievo ai fini delle normative edilizie, e si sommano ad eventuali previsioni per caratteristiche locali, ad esempio di tipo antisismico.