Il soccorso istruttorio può trovare spazio anche in sede processuale, nell’ipotesi in cui sia impugnata l’aggiudicazione in relazione a una ritenuta carenza documentale inerente i requisiti dell’aggiudicatario.
Quest’ultimo infatti, qualora si tratti di una carenza solo formale – che presuppone quindi l’effettivo possesso del relativo requisito – può attivare una sorta di soccorso istruttorio nell’ambito del giudizio, purché sollevi la questione in sede di difesa e dia prova del possesso del requisito rispetto al quale si è verificata la carenza documentale.
Qualora tale prova sia fornita e il giudice la ritenga idonea, lo stesso giudice non deve pronunciare l’annullamento dell’aggiudicazione, ritenendo invece sanata la rilevata carenza documentale.
Sono questi i principi fondamentali sanciti dal Consiglio di Stato, con una recente pronuncia di notevole interesse, che traccia la fisionomia di questo soccorso istruttorio “processuale” che si affianca a quello tradizionale che trova la sua naturale collocazione in sede di gara su iniziativa della stazione appaltante.