La responsabilità aggravata dell’appaltatore scatta non solo se i gravi difetti riguardano una nuova costruzione ma anche quando si manifestano dopo una ristrutturazione.
Le Sezioni unite della Cassazione, con recente sentenza, chiariscono che anche opere più limitate, oggetto di riparazioni straordinarie, ristrutturazioni, restauri o altri interventi di natura immobiliare possono “rovinare” o presentare evidente pericolo di rovina del manufatto, tanto nella parte riparata o modificata quanto in quella diversa e preesistente che sia coinvolta per ragioni di statica.
L’attenzione dei giudici si sofferma principalmente sull’ipotesi dei gravi difetti che interessano parti limitate o accessorie all’edificio ma tali da compromettere la funzionalità globale dell’opera.
Gli esempi della Cassazione spaziano dallo scollamento, in misura notevole, delle mattonelle del pavimenti dei singoli appartamenti, alle infiltrazioni di acqua nelle murature, dall’inadeguatezza delle fosse biologiche, al disfacimento dell’intonaco esterno dell’edificio.