L’Agenzia delle Entrate, in una recente circolare, chiarisce che, relativamente alle compravendite effettuate nel 2017, al fine di beneficiare dell’agevolazione è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel medesimo anno (in applicazione del cosiddetto principio di cassa).
In sostanza, la detrazione non spetterà in relazione ad eventuali acconti corrisposti nel 2017 qualora la vendita non si perfezioni (preliminare registrato e rogito stipulato) entro il 31 dicembre del medesimo anno.
Diversamente, grazie alla proroga contenuta nel cosiddetto “decreto milleproroghe”, è possibile fruire dell’agevolazione anche per gli acconti pagati nel 2016, a condizione che il rogito di compravendita venga stipulato entro il 2017.
Infine, per quanto riguarda la documentazione da conservare ed esibire in sede di controllo formale della dichiarazione, la Circolare ribadisce che è necessario conservare copia dell’atto di acquisto dell’immobile da cui siano desumibili i seguenti elementi:
- la destinazione d’uso dell’immobile (abitativo) e la classe energetica (A o B);
- che l’immobile è stato acquistato dalla ditta costruttrice;
- il vincolo pertinenziale in caso di acquisto della pertinenza;
- la fattura dalla quale rilevare l’importo dell’IVA.