Home News tematicheEdilizia e territorio Subappalto più rigido con il correttivo

Tra gli articoli modificati del Codice, è la norma che ha conosciuto più varianti durante i lavori di redazione del decreto correttivo, che entrerà in vigore dal prossimo 20 maggio. Alla fine, la disciplina del subappalto fa la sua comparsa in Gazzetta ufficiale con una veste totalmente rinnovata, che tuttavia già desta dubbi sulla sua applicabilità.

Due le novità principali.

La prima porta alla scomparsa della facoltà della stazione appaltante di prevedere nel bando le categorie di lavorazioni che possono essere affidate in subappalto. In altri termini, il decreto ridisegna i presupposti autorizzatori del subappalto, eliminando in prima battuta quel divieto assoluto, nel silenzio della P.a., di subaffidare le prestazioni a terzi.

Così facendo, il correttivo tenta di riportare la disciplina nella carreggiata comunitaria che, tra direttive e pronunce della Corte di giustizia, non ammette alcun limite al subappalto, anche se, nonostante le modifiche apportate dal decreto correttivo, resta pur sempre il tetto percentuale della subappaltabilità entro il trenta per cento dell’importo complessivo del contratto.

Il quadro autorizzatorio è poi completato dall’ulteriore previsione in base alla quale si chiede al subappaltatore di non aver partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto, fermo restando che tale soggetto deve possedere, in ogni caso, i requisiti di moralità, oltre che di qualificazione, e che, all’atto dell’offerta, siano state indicate dal concorrente le lavorazioni da affidare in subappalto.

La seconda novità riguarda invece l’indicazione, in sede di presentazione dell’offerta, della terna dei subappaltatori che diverrà obbligatoria per gli appalti sopra soglia comunitaria e, indipendentemente dall’importo a base di gara, anche per le attività definite sensibili, ossia a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, come i noli a caldo o la guardiania nei cantieri.

Tale modifica prenderà il posto della previsione in base alla quale, nel primo anno di vigenza del Codice, è stato disposto invece che la terna dovesse essere indicata sempre per i soli appalti sopra soglia e per i quali non fosse necessaria una necessaria specializzazione: una premessa che ha consentito, fino ad oggi, di sostenere che i tre nominativi non dovessero essere forniti per le categorie superspecialistiche. Di conseguenza, una volta entrata in vigore la modifica, si porrà il problema della indicazione della terna anche per tali particolari lavorazioni.

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