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Distanze legali tra edifici. Deroghe solo per piani e lottizzazioni

Le distanze legali tra edifici sono ancora inderogabili. Almeno quando il titolo abilitativo è riferito a edifici singoli.

Dopo l’ultima sentenza della Corte Costituzionale, alle Regioni restano pochi margini di autonomia in questo senso, nonostante il dettato letterale del decreto del Fare sembrasse aver ampliato i loro poteri.

Alle Regioni è consentito fissare deroghe alle distanze stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio e, dunque, sempre che la stessa sia riferita ad una pluralità di fabbricati oggetto di una unitaria previsione planovolumetrica, non invece in caso di interventi su un singolo edificio. Pertanto resta il vincolo di 10 metri per le singole nuove costruzioni.

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