Gli interventi di ricostruzione di fabbricati crollati se realizzati tal quali (stesso volume ed anche sagoma e sedime) non sono soggetti a permesso di costruire e al conseguente contributo di costruzione perché le opere da realizzare non hanno alcuna incidenza sul territorio, sia sotto il profilo della trasformazione dell’area, sia in termini di aggravio del carico urbanistico della zona.
E’ quanto ha ribadito il Consiglio di Stato in una recente sentenza.
L’intervento in oggetto configura una ristrutturazione edilizia e non una nuova costruzione, soggetta a contributo di costruzione.
Il Consiglio di Stato ha ricordato altresì che, a seguito delle modifiche apportate al Testo Unico Edilizia dal Decreto “del fare”, è possibile individuare tre tipologie di ristrutturazione edilizia:
- “conservativa”, non comportante la demolizione del fabbricato e volta al ripristino o alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, all’eliminazione, alla modifica e all’inserimento di nuovi elementi ed impianti, ed altro;
- “sostitutiva”, caratterizzata da demolizione e ricostruzione dell’immobile con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie all’adeguamento alla normativa antisismica;
- “ricostruttiva”, volta al ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.
Per ogni approfondimento e necessità è possibile rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di appartenenza.