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Cassazione: lavoro da rifare quando il difetto incide «sul godimento del bene»

Secondo la Cassazione, in caso di vizi nel bene oggetto di appalto, al fine di determinare il tipo di risarcimento (mera riparazione dei vizi o rifacimento integrale della struttura) occorre prendere come parametro non solo la percentuale della parte viziata rispetto a quella costruita a regola d’arte, ma piuttosto l’incidenza dei vizi a rendere difficoltoso il godimento del bene e menomare la sua funzionalità.

In questi casi, quindi, l’impresa non deve solo compiere una attività di riparazione delle singole imperfezioni, ma provvedere all’integrale rifacimento dell’intera opera.

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