Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti generali e speciali da parte dei concorrenti in sede di domanda di partecipazione o di offerta vale unicamente quanto gli stessi hanno autodichiarato attraverso il Documento di gara unico europeo (Dgue).
Di conseguenza l’ente appaltante non è legittimato ad operare alcun tipo di verifica in merito alle dichiarazioni contenute nel Dgue al fine di accertare la veridicità delle stesse.
Ne consegue che nella fase della procedura in cui i concorrenti presentano le loro candidature o le loro offerte il Dgue ha valore autocertificativo in termini assoluti, mentre la verifica in merito all’effettivo possesso dei requisiti oggetto di autodichiarazione può essere effettua solo in un momento successivo dell’iter procedurale.
Con queste affermazioni il Consiglio di Stato ribadisce la funzione fondamentale del Dgue nel nuovo sistema di dimostrazione e verifica dei requisiti delineato dal nuovo Codice Appalti.