Una centrale di committenza regionale, nell’indire una gara per l’affidamento di un appalto, non ha alcun obbligo di coordinarsi con la Consip al fine di verificare se quest’ultima stia svolgendo la sua attività di centrale acquisti anche in relazione al suddetto appalto.
Di conseguenza la centrale di committenza regionale può procedere autonomamente, anche se la Consip ha già avviato e abbia ancora in corso altra procedura di gara per l’affidamento del medesimo contratto.
Il principio è stato affermato da una recente sentenza del Consiglio di Stato, che cerca di mettere ordine nella complessa materia della centralizzazione degli acquisti, oggetto da più di un decennio di ripetuti interventi normativi che hanno creato, secondo lo stesso Consiglio di Stato, una «scarsa chiarezza della normativa di riferimento».