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Il Consiglio di Stato, con recente sentenza, ha fornito un rilevante contributo interpretativo in merito al rispetto delle distanze negli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici.
L’inderogabilità della distanza di dieci metri che deve esistere tra edifici antistanti riguarda le nuove costruzioni, comprese le sopraelevazioni, realizzate per la prima volta e non gli edifici preesistenti per i quali non avrebbe senso prescrivere distanze diverse.
Nel contempo la costruzione sul fondo finitimo deve essere tenuta, però, ad una distanza non minore di tre metri come disposto dal Codice civile, salvo che sia a confine con piazza e strada adibita a viabilità pubblica.