Home News tematicheEdilizia e territorio Il raggruppamento verticale è ammesso solo se le prestazioni secondarie sono indicate

Le imprese che intendono partecipare alla gara non possono autonomamente decidere di costituirsi in raggruppamento temporaneo di tipo verticale se tale possibilità non è esplicitamente prevista dal bando.

Di conseguenza, è legittima l’esclusione dalla gara di un raggruppamento in cui le imprese che lo compongono non siano tutte in possesso dei requisiti richiesti in quanto raggruppamento orizzontale, che è l’unica forma consentita dai documenti di gara.

Sono questi i principi affermati dal Consiglio di Stato,con recente sentenza, che offre un’interessante chiave di lettura sulle modalità di partecipazione alle gare dei raggruppamenti temporanei.

Il raggruppamento verticale si fonda sulla distinzione che deve essere contenuta negli atti di gara tra prestazioni principali e prestazioni secondarie. Con la conseguenza che se tale distinzione non è operata dall’ente appaltante non possono partecipare alla gara raggruppamenti di tipo verticale.

L’iniziativa autonoma dei concorrenti non è ammessa anche alla luce del diverso regime di responsabilità. Infatti, a fronte dei raggruppamenti orizzontali in cui la responsabilità è solidale, nei raggruppamenti verticali le mandanti rispondono solo per le prestazioni eseguite dalle stesse. Anche sotto questo profilo non si ritiene quindi ammissibile che il regime di responsabilità sia individuato non dall’ente appaltante nell’ambito della sua discrezionalità ma in via autonoma dai concorrenti.

Quanto detto finora vale per gli appalti di forniture e servizi, mentre per i lavori la situazione appare più problematica.

Questo perché per i lavori non c’è più la norma che imponeva di indicare nei bandi le quote scorporabili, ma in realtà i suoi contenuti continuano a costituire un riferimento per gli enti appaltanti in sede di redazione dei bandi. Cosicché si può ritenere che per i lavori la partecipazione alle gare di raggruppamenti di tipo verticale sia da ammettere qualora i lavori scorporabili siano di importo superiore al 10% o comunque a 150.000 euro.

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