Home News tematicheEdilizia e territorio L’indicazione puntuale di mezzi e risorse serve solo se i requisiti sono materiali

Nel caso di avvalimento dei requisiti di natura economico-finanziaria – nel caso specifico il fatturato – il relativo contratto tra impresa principale e impresa ausiliaria non deve indicare nel dettaglio i beni e le risorse messe a disposizione dalla seconda a favore della prima.

Il contenuto del contratto di avvalimento può anche essere generico, purché dia evidenza del “prestito” della solidità finanziaria e del patrimonio di esperienze dell’impresa ausiliaria.

Con l’affermazione di questi principi il Consiglio di Stato ripropone la figura del così detto avvalimento di garanzia, ossia relativo ai requisiti di tipo immateriale che proprio per questo si differenzia dal così detto avvalimento operativo, relativo a requisiti identificabili nella loro materialità.

Operata questa affermazione di principio il Consiglio di Stato si preoccupa tuttavia anche di circoscriverne gli effetti. Viene infatti precisato che va evitato il rischio di rendere l’avvalimento un meccanismo che si esaurisce in un prestito tutto cartaceo, che non ha quindi alcun substrato di tipo materiale.

Di conseguenza è necessario che dalla dichiarazione dell’ausiliaria emerga con chiarezza l’impegno contrattuale a prestare la complessiva solidità finanziaria e il patrimonio di esperienza, garantendo in questo modo una affidabilità aggiuntiva e un supplemento di responsabilità nei confronti dell’ente appaltante.

In questo senso è proprio la nozione di “avvalimento di garanzia” che suscita perplessità. Non è chiaro infatti come l’impresa ausiliaria possa assumere il ruolo di garante senza fornire elementi concreti a supporto di tale garanzia.

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