Home News tematicheEdilizia e territorio Appalti sottosoglia, servono motivazioni solide per derogare al principio della rotazione degli incarichi

Nelle procedure negoziate per l’affidamento dei contratti sottosoglia l’applicazione del principio di rotazione comporta che l’affidatario uscente, di norma, non debba essere invitato, a meno che non ricorrano circostanze particolari di cui l’ente appaltante deve dare evidenza attraverso una congrua motivazione.

E’ questa una delle affermazioni più importanti contenute in una recente pronuncia del Consiglio di Stato.

In sostanza secondo quest’ultimo, ai fini della corretta applicazione del principio di rotazione non è sufficiente che siano invitati una pluralità di operatori, ma è necessario che il precedente affidatario, almeno come regola generale, sia escluso dagli inviti. Ne consegue che l’ente appaltante, nel concreto svolgimento della procedura negoziata, ha due possibilità.

La prima, che rappresenta la regola ordinaria, è quella di non invitare il precedente affidatario del contratto.

La seconda, che costituisce l’eccezione alla regola, è invece quella di procedere all’invito di quest’ultimo, ma in questo caso deve fornire un’esauriente motivazione delle ragioni che inducono a questa scelta, che possono derivare o da situazioni oggettive del mercato o da condizioni soggettive attinenti alle prestazioni particolarmente efficienti rese dal precedente affidatario.

Inoltre, secondo il giudice amministrativo, deve considerarsi legittima la cosiddetta clausola di territorialità, ossia la clausola che limita gli inviti esclusivamente alle imprese che operano nella circoscrizione territoriale dell’ente appaltante.

La sentenza in oggetto  si caratterizza anche per un altro tema che viene segnalato, relativo alla possibilità di escludere dagli inviti le imprese con cui nel precedente contratto siano sorte contestazioni in merito alla corretta esecuzione dello stesso.

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