L’associazione temporanea di imprese (ATI), sotto il profilo fiscale, non si configura come soggetto giuridico autonomo e pertanto è illegittima la pretesa tributaria da parte dell’Amministrazione finanziaria nei suoi confronti.
E’ quanto ha stabilito da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria che ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate intendeva recuperare a tassazione l’IVA per fatture non emesse da un’Associazione temporanea di imprese.
Secondo la Commissione, le imprese conservano la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali inerenti al contratto di appalto, pertanto l’ATI non è legittimata a presentare dichiarazione IVA concernente le operazioni imponibili connesse al contratto di appalto eseguito dalle imprese socie, né a chiedere a proprio nome il rimborso dell’Iva risultante a credito.