L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito internet, l’aggiornamento della Guida sulle Ristrutturazioni edilizie, a seguito della proroga per tutto il 2018 della detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie, disposta dall’ultima legge di Bilancio.
La proroga a tutto il 2018 riguarda anche:
- la detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d’acquisto, nel massimo di 96.000 euro);
- la detrazione del 50% per l’acquisto o realizzazione di box pertinenti alle abitazioni.
In relazione ai soggetti beneficiari della detrazione per lavori di ristrutturazione delle singole unità abitative, viene precisato che dal 2018 le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, inclusi quelli per l’adozione di misure antisismiche, spettano anche:
- agli Istituti autonomi per le case popolari;
- agli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti; tali enti devono essere stati costituiti, e già operanti alla data del 31 dicembre 2013, nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing;
- alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Nessuna novità, invece, per quanto riguarda gli interventi agevolati.
Per quanto riguarda gli adempimenti necessari per fruire della detrazione per le ristrutturazioni edilizie si segnala il nuovo obbligo, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.
Tale adempimento viene introdotto, come precisato dalla Agenzia delle Entrate, al fine di operare un monitoraggio del risparmio energetico ottenuto con la realizzazione degli interventi.
La Guida si sofferma, inoltre, sull’IVA ridotta al 10% per gli interventi di recupero delle abitazioni e per l’acquisto e posa in opera dei cd. “beni significativi”.
In tal senso, la Guida precisa che le parti staccate o le componenti del bene significativo che godono di una propria autonomia funzionale non confluiscono nel valore del bene, ma in quello della prestazione e sono assoggettate ad aliquota IVA ridotta del 10%. Mentre le componenti che costituiscono parte integrante del bene e concorrono alla sua normale funzionalità, devono confluire nel valore del bene stesso.
Si ricorda, che la stessa legge di Bilancio ha previsto che la fattura emessa da chi realizza l’intervento deve specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento.