Il tardivo o mancato versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione non può essere causa di revoca dell’aggiudicazione di una gara di appalto.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con recente, respingendo il ricorso proposto da Anac e Infn (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) contro la decisione del TAR Lazio che aveva accolto le ragioni di una Srl esclusa, a causa del pagamento fuori tempo, dalla procedura negoziata, di cui era risultata vincitrice, per l’affidamento dei lavori di realizzazione della schermatura in cemento armato per un acceleratore elettrostatico all’interno laboratori del Gran Sasso.
Anche per il Consiglio di Stato, ai fini della partecipazione alla gara «è necessario che l’operatore sia registrato presso la piattaforma informatica AVCpass dell’Anac, mentre l’attestazione sul possesso dei requisiti per la singola procedura di affidamento e di pagamento del contributo, PassOE, «può essere prodotto pure in seguito (in particolare, in esito alla procedura del soccorso istruttorio)». Inoltre la lettera di invito non prevedeva il versamento del contributo «quale condizione di partecipazione alla procedura di affidamento».