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Gli appalti pubblici possono eseguirsi in lotto unico o con lavori frazionati, secondo motivate scelte dell’amministrazione.
Lo sottolinea il Consiglio di Stato in una recente sentenza, partendo dal principio generale che favorisce la suddivisione in lotti. Tale principio può infatti essere derogato, con una decisione che deve essere adeguatamente motivata ed è espressione di scelta discrezionale.
In altri termini, la scelta di non suddividere i lavori, aggiudicandoli unitariamente, deve essere ragionevole e proporzionata, preceduta da adeguata istruttoria. Un’adeguata motivazione sulle ragioni di convenienza economica e di migliore allocazione delle risorse, è sufficiente a giustificare l’unicità dei contratti.