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Edilizia privata: Anche la fessura sull’intonaco (se non è trascurabile) è un «vizio grave»

Anche le semplici crepe dell’intonaco possono essere annoverate tra i gravi vizi della costruzione ai sensi del codice civile, se sono in grado di compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene. Dice questo, in sintesi, una recente della Corte di Cassazione.

L’intonaco, in altre parole, non è solo il bel vestito che copre la vista delle strutture portanti dell’edificio, ma ha soprattutto una funzione protettiva: la crepa sul muro, nel suo piccolo, può contribuire a creare un danno di ben maggiore dimensione in quanto indebolisce la resistenza dell’edificio.

Il rivestimento applicato alla struttura, argomenta infatti la Corte, «è applicato agli elementi strutturali di un edificio con finalità di accrescimento della resistenza alle aggressioni degli agenti chimico-fisici, anche da obsolescenza, e atmosferici, svolgendo anche funzioni estetiche». « In tale quadro, le fessurazioni o microfessurazioni (tra le quali le cavillature) di intonaci (o altri tipi di rivestimento), se non del tutto trascurabili, a prescindere dalla possibilità o no di infiltrazioni, realizzano comunque nel tempo una maggiore esposizione alla penetrazione di agenti aggressivi sugli elementi strutturali, per cui esse – pur se ascrivibili a ritrazione dei materiali – sono prevenute mediante idonee riparazioni dei rivestimenti in senso compensativo e idonea posa».

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