In caso di vendita, effettuata prima dei cinque anni dall’acquisto, dell’abitazione comprata fruendo dei benefici fiscali cosiddetti “prima casa”, si decade dagli stessi se entro un anno dalla vendita si acquista la sola nuda proprietà di un’altra abitazione.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza, con la quale è stata revocata l’agevolazione IVA legata all’acquisto della prima casa a un contribuente che, prima del decorso dei 5 anni necessari per poter vendere il bene e mantenere il beneficio “prima casa”, aveva alienato l’immobile acquistato con tale agevolazione, comprando, entro l’anno, la quota indivisa di un quarto della nuda proprietà di altro immobile per il quale si era avvalso, nuovamente, dell’aliquota ridotta.
Per evitare la decadenza dal beneficio in caso di alienazione dell’immobile acquistato fruendo delle agevolazioni cd. “prima casa”, prima del decorso dei 5 anni, il secondo acquisto che va comunque fatto entro l’anno dalla vendita, deve essere tale da consentire al contribuente l’uso e il godimento dell’abitazione in via piena ed esclusiva. Questa condizione, a parere della Corte, non è realizzata dall’acquisto della nuda proprietà in quanto quest’ultima non è “titolo giuridico idoneo a porre in essere un atto di destinazione ad abitazione principale”.