Non basta avere più direzioni operative per applicare in maniera «flessibile» il principio di rotazione degli appalti, pensato a tutela della concorrenza e delle Pmi. E’ la conclusione più interessante alla quale è arrivata l’Anac in un documento di risposte a quesiti frequenti appena pubblicato.
Si tratta di un’analisi che approfondisce i contenuti delle linee guida in materia di contratti «di importo inferiore alla soglia comunitaria». La risposta più interessante riguarda il caso di stazioni appaltanti che, «a fronte di una soggettività giuridica unitaria, sono dotate di articolazioni organizzative autonome». Il quesito è se il principio di rotazione, che impone appunto di far ruotare le imprese a cui vengono assegnati i contratti, vada applicato «tenendo conto di tutte le procedure avviate complessivamente dalla stazione appaltante» oppure «considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola articolazione organizzativa».
L’Autorità anticorruzione risponde così: «L’applicazione del principio di rotazione nelle stazioni appaltanti dotate di una pluralità di articolazioni organizzative deve tendenzialmente» procedere «in modo unitario». È possibile derogare, in qualche caso, a questo principio: si tratta delle ipotesi nelle quali la stazione appaltante abbia una particolare «complessità organizzativa», per effetto della quale sia dotata di articolazioni con autonomia in fase di gestione degli affidamenti «sottosoglia». Un caso è quello di una direzione che abbia elenchi separati per la selezione degli operatori. In queste situazioni, la rotazione potrà essere applicata in maniera parcellizzata.
Un altro chiarimento rilevante riguarda il Documento di gara unico europeo (Dgue), il documento che consente di certificare i requisiti per l’accesso alle gare che, dal 18 aprile scorso, deve essere utilizzato in formato esclusivamente elettronico. In caso di affidamenti diretti di piccolissimo importo (sotto i 5mila euro), però, esiste un’eccezione a questa regola: le stazioni «possono acquisire indifferentemente il Dgue oppure un’autocertificazione ordinaria».