In una procedura di appalto con criterio di aggiudicazione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante non può fissare un limite al ribasso d’asta. È questo ciò che si legge in un recente parere di precontenzioso espresso dell’Anac.
Nel caso in questione, una centrale unica di committenza aveva mandato in gara, per conto di un comune, il servizio di progettazione. Nel bando veniva fissato un tetto (del 50%) al massimo ribasso sull’offerta economica, in parte motivato con l’esigenza di non comprimere il costo del lavoro.
In via pregiudiziale, l’Anac ricorda che lo stesso Consiglio di Stato ha già chiarito che non è possibile indicare una soglia di ribasso massimo sul prezzo perché «introduce un’inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare la proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull’elemento prezzo». Ma l’Anac va oltre. «Fissando una percentuale massima di ribasso ammesso – si legge nel parere – la Stazione appaltante “suggerisce” già a priori quale ritiene essere il prezzo migliore e così spinge tutti i concorrenti a formulare un’offerta economica ridotta del 50% rispetto alla base d’asta o, quantomeno, ad approssimarsi quanto più possibile. «D’altra parte – si legge ancora – laddove la Stazione appaltante stabilisca già nella legge di gara una percentuale massima di ribasso consentita ciò finisce non solo per annullare la concorrenza sull’elemento prezzo, ma anche per anticipare di fatto, ancorché indirettamente, la valutazione in ordine alla congruità dell’offerta nel suo complesso. Valutazione che, in tali casi, appare atteggiarsi come una mera formalità destinata a concludersi con esito positivo».
Nella parte conclusiva del parere l’Anac focalizza due aspetti: fissare un limite al ribasso è il modo sbagliato di tutelare il costo del lavoro (per quale si deve fare riferimento ad altre norme); il compito della stazione appaltante è semmai quello di valutare il limite di anomalia dell’offerta.