E’ stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale, la legge di conversione, con modifiche, del cosiddetto Decreto dignità.
Si ricorda che nell’iter di conversione del Decreto, grazie all’azione dell’Ance, è stata modificata la norma che prevedeva la decadenza dal c.d. “Iperammortamento” in caso di delocalizzazione all’estero dei beni acquistati. In particolare, a seguito della modifica introdotta, si evita la decadenza nell’ipotesi in cui i beni siano delocalizzati all’estero solo temporaneamente.
Confermate tutte le altre disposizioni di rilievo.
1. “Iperammortamento” e delocalizzazione all’estero dei beni agevolati
Il decreto legge ha previsto la decadenza dal cd. “Iperammortamento”, ossia dall’agevolazione legata all’acquisto di beni strumentali nuovi tecnologicamente avanzati, qualora i medesimi beni siano ceduti a titolo oneroso, o destinati a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti alla medesima impresa.
In questi casi, la decadenza comporta anche la restituzione dell’agevolazione fruita, senza applicazione di sanzioni, da effettuare tramite una variazione in aumento del reddito imponibile nel periodo di imposta in cui è avvenuta la cessione.
La previsione riguarda esclusivamente gli investimenti effettuati dopo il 14 luglio 2018 e non si applica ai cosiddetti “investimenti sostitutivi”, previsti dalla legge di Bilancio 2018.
Sul punto, come detto, grazie anche all’intervento dell’ANCE, è stato approvato dall’Aula della Camera uno specifico emendamento che evita la decadenza, in caso di delocalizzazione temporanea dei beni agevolati in strutture produttive dell’impresa localizzate all’estero.
Sono stati così scongiurati i pesanti effetti negativi che la norma avrebbe prodotto per tutte le imprese italiane del settore che ottengono commesse e aprono cantieri fuori dal territorio nazionale, producendo comunque ricchezza e occupazione in Italia.
Per queste, infatti, come evidenziato dall’ANCE, l’utilizzo dei beni all’estero è dettato unicamente da esigenze produttive ed all’ordinario svolgimento dell’attività d’impresa, e non certo da intenti legati all’indebita fruizione dell’agevolazione fiscale o, comunque, dall’obiettivo di smobilizzare definitivamente i beni agevolati attraverso la loro cessione a soggetti terzi, estranei al processo produttivo.
2. Compensazione tra crediti commerciali vantati nei confronti delle PA e debiti iscritti a ruolo
Confermata la proroga per il 2018 della possibilità di compensare le somme iscritte a ruolo con i crediti commerciali vantati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti.
In particolare, la possibilità riguarda i carichi affidati agli agenti per la riscossione entro il 31 dicembre 2017 e, per la compensazione, resta ferma la necessaria acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima Amministrazione pubblica attraverso la specifica piattaforma di certificazione dei crediti.
Sempre ai fini della compensazione, inoltre, è necessario che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.
3. Fatturazione elettronica: abolizione per le cessioni di carburante da impianti stradali di distribuzione
Prorogata, al 1° gennaio 2019, l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione.
Per i subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell’ambito degli appalti pubblici, invece, resta confermato il termine del 1° luglio scorso, come decorrenza del nuovo adempimento.
4. Eliminazione dello “split payment” per i professionisti
Viene, infine, confermata l’abrogazione, per le operazioni fatturate dopo il 14 luglio 2018, del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche Amministrazioni dai professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto. Viene, così, ripristinata l’esclusione dallo split payment per i professionisti ,in vigore prima delle modifiche operate dalla cd. “Manovra Correttiva”.