L’elenco delle 58 opere per le quali non è necessaria alcuna autorizzazione è entrato in vigore il 23 aprile scorso. Ma i suoi effetti sono proiettati all’indietro e riguardano tutti gli interventi che ricadono sotto l’ombrello del Testo unico dell’edilizia entrato in vigore il 1° gennaio 2002. È questo il principio più importante cristallizzato dalla giurisprudenza amministrativa in questi primi mesi di azione delle regole nate per chiarire il perimetro di utilizzo di quelli che, tecnicamente, si chiamano «titoli abilitativi»: le autorizzazioni necessarie per effettuare interventi in edilizia.
Per qualificare un intervento si può però utilizzare l’elenco (glossario) in vigore da aprile 2018. Il motivo è che si tratta di «un elenco di natura interpretativa» che serve a fare luce su norme già esistenti e quindi, in qualche modo, ha effetti anche sul passato.
Ma il Consiglio di Stato, con recente sentenza, ha spiegato che, nonostante l’azione di semplificazione del glossario, resta ancora spazio per una certa dose di incertezza nel realizzare alcuni interventi, come, a titolo di esempio, le tettoie. Il problema è che una copertura leggera può essere realizzata senza permessi, mentre una tettoia di «particolari dimensioni» ha bisogno del titolo edilizio più gravoso, il permesso di costruire.