Per le imprese in contabilità semplificata, le spese derivanti da interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico si considerano effettuate nel momento dell’effettivo pagamento, secondo il regime di cassa. In tal caso, quindi, per fruire dell’Ecobonus e del Sismabonus è necessario che il pagamento sia effettuato con bonifico bancario o postale “parlante”. Di contro, ai fini di entrambe le detrazioni, tale obbligo non sussiste per tutte le imprese in contabilità ordinaria che operano secondo il principio di competenza.
Questa la precisazione contenuta in una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate, all’interpello di una società in contabilità semplificata che, ai fini dei “bonus fiscali” dubitava di dover effettuare il pagamento dei lavori di riqualificazione energetica e sismica effettuati su alcune unità immobiliari, tramite bonifico bancario, avendo esercitato l’opzione per la tenuta dei registri Iva senza le annotazioni relative a incassi e pagamenti.