Nelle ATI miste, accanto alla impresa capogruppo mandataria dell’intero raggruppamento, deve individuarsi un’ulteriore impresa mandataria che, nell’ambito del sub-raggruppamento relativo ai lavori scorporabili, è soggetta alle stesse regole generali previste per la capogruppo, inclusa quella che le impone di possedere almeno il 40% dell’importo dei lavori nella categoria di riferimento.
E’ quanto emerge d una recente sentenza del Consiglio di Stato, che si esprime anche, su un secondo aspetto, negando la possibilità di soccorso istruttorio per la modifica delle singole quote dell’ATI.
Su quest’ultima questione bisognerà tuttavia attendere la decisione dell’Adunanza Plenaria, che dovrà stabilire se sia consentito ad un’impresa componente un raggruppamento temporaneo di imprese, che possegga il requisito di qualificazione in misura insufficiente per la quota di lavori dichiarata in sede di presentazione dell’offerta, di ridurre la propria quota di esecuzione, così da renderla coerente con il requisito di qualificazione effettivamente posseduto.
In caso affermativo in cui venga scelta la seconda opzione, occorrerà definire le modalità, le condizioni e i limiti entro cui può ammettersi la suddetta modifica delle quote.
Deve invece ritenersi scontato che l’eventuale riduzione della quota di esecuzione in capo ad una delle imprese del raggruppamento debba essere compensata dall’attestazione sovrabbondante di altro componente dello stesso raggruppamento.