Il cronotachigrafo digitale va installato esclusivamente in centri tecnici autorizzati e va tarato con cadenza biennale.
E’ una delle regole che riguarda il corretto utilizzo della “scatola nera” in dotazione a tutti i veicoli superiori ai 35 quintali (incluso l’eventuale rimorchio o semirimorchio) utilizzato sia in proprio che in conto terzi per la movimentazione di merci. Le indicazioni sul corretto utilizzo del cronotachigrafo sono state redatte dall’Ance in una apposita guida pratica disponibile presso la propria Territoriale di appartenenza.
Sono numerosi i casi in cui il proprietario/conducente è esonerato dal rispetto delle regole sul corretto utilizzo dello strumento di controllo. Più precisamente, la guida Ance precisa che sono esonerati i conducenti di: veicoli adibiti al trasporto di persone con numero di posti uguale o inferiore a 9 compreso il conducente; veicoli per trasporto merci di massa complessiva non superiore a 3,5 t. compreso l’eventuale rimorchio o semirimorchio; carri attrezzi, ossia veicoli ad uso speciale attrezzati permanentemente per un’attività e non atti al carico, limitatamente ad un ambito operativo inferiore a 100 km dalla propria sede o base operativa; veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 t. adibiti al trasporto non commerciale di merci; veicoli la cui velocità massima autorizzata nella carta di circolazione non superi i 40 km/h ; veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 t, utilizzati per trasporti in conto proprio di materiali o attrezzature utilizzate dal conducente del veicolo per lo svolgimento della propria attività a condizione che 1) il trasporto sia effettuato nel raggio 100 km dalla sede operativa dell’impresa, 2) il conducente non sia stato assunto come autista o svolga le mansioni principali di autista.
C’è poi il caso dei veicoli utilizzati da un’impresa per il trasporto di materiali o attrezzature proprie (e che, quindi, sono parte strumentale di un processo di prestazione di beni o servizi a livello imprenditoriale) che servono al conducente del veicolo per svolgere la propria attività. La guida Ance riferisce che una circolare congiunta dei ministeri Interno e Infrastrutture, del 27 febbraio 2015, ha specificato che sono esentati dall’obbligo di utilizzare il tachigrafo i trasporti che soddisfano tutte le seguenti condizioni: sono effettuati con veicoli o combinazioni di veicoli di massa complessiva compresa tra le 3,5 tonnellate e le 7,5 tonnellate; sono effettuati da conducenti che non svolgono funzioni di autista come attività principale; sono impiegati per portare materiali (anche da costruzione), attrezzature o macchinari comunque necessari per l’esecuzione dei lavori che rientrano nell’attività principale del conducente; il materiale trasportato deve in pratica servire all’utilizzo diretto da parte del conducente per le mansioni che, di norma, svolge nell’ambito dell’attività lavorativa; il tragitto deve svolgersi esclusivamente nel raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l’impresa.
La Guida riassume, infine, gli obblighi del conducente e dell’impresa.